Pubblicato il 11.05.2021Scritto da Redazione
Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche sono a queste ultime equiparate formalmente quanto alla disciplina e al regime autorizzatorio degli scarichi.
Pertanto lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso previo permesso di allacciamento rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, nell’osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall’Ufficio d’Ambito.
I criteri per l’assimilazione alle acque reflue domestiche sono stabiliti dalla normativa nazionale e regionale come meglio specificato nel seguito:
Assimilazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 101, comma 7 e 7 bis
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
- provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore
- di vegetazione dei frantoi oleari, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.
Assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera a)
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
- provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense;
- provenienti da pompe di calore installate presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (tali acque sono invece da considerarsi acque reflue domestiche se provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da attività domestiche);
- costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (tali acque sono invece da considerarsi acque reflue domestiche se provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da attività domestiche);
- costituite da condense degli impianti di condizionamento e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (tali acque sono invece da considerarsi acque reflue domestiche se provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da attività domestiche);
- provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
- provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
- provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 1 dell’allegato B al R.R. n. 6/2019
Vedi allegato "Tabella 1"
Assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera b)
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B al R.R. n. 6/2019 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella 2
Vedi allegato "Tabella 2"
Assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 2
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
- derivanti da operazioni di verifica di tenuta idraulica di macchinari prodotti nello stabilimento
- derivanti da eventuali e ulteriori attività che potranno essere individuate dall’Ufficio d’Ambito
- Tabella 1 – Attività le cui acque reflue sono assimilate alle domestiche ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del R.R. n. 6/2019
- Tabella 2 – Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del R.R. n. 6/2019
Pubblicato il 10.05.2021Scritto da Redazione
Comunicazione e/o richiesta di assimilazione
Ai fini dell’attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, contestualmente alla domanda di allaccio alla rete fognaria (da presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque SpA), il titolare dello scarico è tenuto a presentare all’Ufficio d’Ambito e per conoscenza al Gestore, una comunicazione di assimilazione o una richiesta di assimilazione, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l’assimilazione.
I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all’Ufficio d’Ambito e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque SpA):
- le variazioni della titolarità, chiedendone contestualmente la voltura;
- le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.
Comunicazione di assimilazione
La comunicazione di assimilazione deve essere presentata qualora l’assimilazione sia ammissibile in base:
- al D.Lgs. 152/06, art. 101, comma 7 e comma 7bis
- al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera a)
- al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 2
La comunicazione di assimilazione deve attestare la presenza dei requisiti e/o la conformità alle caratteristiche che implicano l’assimilazione, quali ad esempio, ove previsto, la provenienza del refluo, il volume massimo scaricato o utilizzato.
In caso di comunicazione, l’assimilazione si ritiene confermata qualora l’Ufficio d’Ambito non dia riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l’Ufficio d’Ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.
Richiesta di assimilazione
La richiesta di assimilazione deve essere presentata qualora l’assimilazione sia ammissibile in base:
- al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera b)
La richiesta di assimilazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a descrivere lo scarico e un’analisi dello stesso per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B. In caso di richiesta di assimilazione, l’Ufficio d’Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza rilasciando un’apposita dichiarazione di assimilazione. l’Ufficio d’Ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.
Pubblicato il 09.05.2021Scritto da Redazione
Tariffario per il pagamento degli oneri spettanti all’Ufficio d’Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato
Il CdA dell'Ufficio d'Ambito con Deliberazione n. 2 del 06/02/2020 ha approvato la valorizzazione degli oneri spettanti all’Ufficio d’Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque s.p.a.) da applicarsi, a partire dal 1 marzo 2020, alle procedure per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell’ambito dei diversi procedimenti amministrativi (resta inteso che gli oneri relativi ad ulteriori titoli abilitativi, ad es. scarico in altri recapiti, emissioni in atmosfera, etc., anche se ricompresi nel medesimo procedimento, sono quantificati dai relativi Enti competenti.). Nella seduta del CdA del 27 aprile 2021 è stato approvato l’aggiornamento degli oneri da applicarsi alle istanze presentate a far tempo dal 1 giugno 2021, relativamente:
- - alle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura nell’ambito di un procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA),
- - alle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura nell’ambito di un procedimento di autorizzazione unica per impianti di gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06,
- - alle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di durata quadriennale.
Gli importi da versare sono indicati nelle tabelle di seguito riportate che specificano gli oneri da riconoscere all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del SII (Padania Acque s.p.a.). Gli oneri da riconoscere all'Ufficio d'Ambito devono essere versati preliminarmente alla presentazione dell'istanza allegando ad essa l'attestazione di pagamento. Il mancato versamento dei suddetti oneri non consente l’avvio dell’istruttoria di competenza. Per quanto riguarda invece gli oneri spettanti al Gestore del SII (Padania Acque s.p.a.), sarà quest’ultimo a richiederne il pagamento direttamente all’utente che ha presentato istanza di autorizzazione al termine dell’istruttoria tecnica di competenza.
Versamento oneri mediante PagoPA
ON-LINE mediante il portale dei pagamenti pagoPA accessibile al seguente link https://cremona.ufficioambitoprovincia.plugandpay.it/ entrando nella sezione "Pagamento spontaneo" senza obbligo di registrazione;
Versamento oneri mediante Bonifico Bancario
mediante bonifico bancario sul conto corrente della Banco BPM intestato a "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona" - Iban IT61 L 05034 11401 000000005370, indicando la seguente causale: "Ragione sociale richiedente... - Oneri di procedibilità autorizzazione allo scarico".
Note
Il mancato versamento degli oneri spettanti all'Ufficio d'Ambito non consente l'avvio dell'istruttoria della pratica di autorizzazione. L'istruttoria svolta dall'Ufficio d'Ambito si configura in modo autonomo rispetto ai procedimenti autorizzativi che coinvolgono altri Enti (Provincia, SUAP, ARPA, Gestore del SII); pertanto gli oneri devono essere versati separatamente ai singoli soggetti interessati.
Pubblicato il 10.09.2018Scritto da Redazione
Referente per l’istruttoria delle pratiche autorizzative:
Ing. Elena Bianchi
tel. 0372/463628 interno 31
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
E’ possibile contattare l’ing. Bianchi anche in fase di pre-istruttoria, per chiarimenti ed informazioni, ed eventualmente concordare un incontro presso la sede dell’Ufficio d’Ambito coinvolgendo, se opportuno, altre professionalità presenti nella struttura:
ing. Alan Carini – Aspetti tariffari;
ing. Mauro Amadasi – Responsabile area tecnica.